L’Azienda presta
particolare attenzione al trasporto sui propri servizi di passeggeri minorenni.
Il passeggero
munito di biglietto o abbonamento ha la facoltà di fare viaggiare gratuitamente
un bambino di età non superiore a 3 anni purché questo non occupi un posto a
sedere ed è tenuto alla sua sorveglianza assumendosene ogni responsabilità.
Prima di
acquistare il servizio di trasporto è necessario verificare le condizioni alle
quali il minorenne è ammesso al trasporto sui servizi dell’Azienda e comunque
previo adempimento delle prescrizioni di legge. La validità della dichiarazione
di autorizzazione al viaggio ovvero di accompagnamento è circoscritta al
singolo viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) fuori dal luogo di
residenza del minore di 14 anni, con destinazione determinata.
3.1. Sistemi di ritenuta per bambini a bordo
dell’autobus
I bambini di età
non superiore a 3 anni possono essere trasportati (sui minibus e sugli autobus
di cui alle categorie internazionali M2 ed M3) senza necessità di adottare
particolari accorgimenti, e pertanto, senza necessità di utilizzare i
dispositivi di ritenuta per bambini, anche se installati.
I passeggeri
bambini di età superiore a 3 anni, invece, devono essere trasportati
utilizzando i sistemi di ritenuta per bambini (di cui l’autobus o il minibus è
dotato) per i quali sia compatibile l’impiego da parte dei bambini stessi
oppure le cinture, solo se compatibili con il bambino. Tale disposizione è
valevole soltanto per i bambini di peso inferiore a kg. 36 così come previsto
dalla normativa comunitaria, che limita l’utilizzo dei dispositivi di ritenuta
per bambini a tali soggetti.
In caso di inosservanza di tali prescrizioni risponde la persona
tenuta alla sorveglianza del minore presente
sul veicolo. I passeggeri di
peso fino a kg. 36 ed altezza fino a mt. 1,50 che viaggiano su autobus e
minibus adibiti a servizio di linea possono non essere assicurati con i sistemi
di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e
siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni 16.
È fatto obbligo
ai passeggeri di adempiere all’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza,
quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, in base alle informazioni
impartite dal personale di bordo e comunque fornite mediante cartelli e
pittogrammi apposti a bordo dell’autobus. Il vettore non è responsabile ove i
passeggeri si rifiutino di utilizzare le cinture di sicurezza o ne cessino
l’utilizzo durante il viaggio.
3.2. Trasporto di minori accompagnati
I minori di anni
14 non sono ammessi al trasporto se non accompagnati da persona maggiorenne. I
genitori o chi esercita la responsabilità tutoria di minori di età inferiore a
14 anni che viaggino non accompagnati da almeno uno di loro e che intendono
concedere l'autorizzazione ad una persona fisica diversa devono sottoscrivere
la dichiarazione di accompagnamento.
https://www.poliziadistato.it/statics/31/modulo_dichiarazione_accompagnamento.pdf
3.3. Trasporto di minori non accompagnati
Per minori di età
compresa tra i 14 e 18 anni, deve essere rilasciata un’autorizzazione scritta
da parte dei genitori o tutori, da allegare al titolo di viaggio. Il modulo è
scaricabile dal sito www.saisautolinee.it
Sulle linee
autorizzate in ambito nazionale, i minori di età compresa fra i 14 ed i 17 anni
compiuti possono viaggiare solo se in possesso dell’autorizzazione di cui sopra
rilasciata da genitori o tutori.
Il personale di
bordo potrà richiedere al passeggero l’esibizione di un valido documento di
identità.