In caso di
incidente derivante dall’utilizzo dell’autobus il passeggero ha diritto, al
ricorrere delle condizioni previste dalle norme nazionali e dal Regolamento
(UE) n.181/2011, al risarcimento del danno subito per lesioni personali o per
il decesso, nonché per il danneggiamento dell’eventuale bagaglio. Non è
previsto alcun risarcimento od indennizzo automatico. Il passeggero – nell’ambito
della normativa sopra richiamata ed entro i limiti ivi previsti – avrà diritto
al risarcimento dei soli danni che risultino provati.
A seguito d’incidente
derivante dall’utilizzo di autobus, il vettore presta un'assistenza ragionevole
e proporzionata per le esigenze pratiche immediate del passeggero a seguito
dell’incidente stesso. Tale assistenza comprende, ove necessario, sistemazione,
cibo, indumenti, trasporto e l’agevolazione della prima assistenza.
L’assistenza prestata non costituisce riconoscimento di responsabilità.