9.1. Continuazione, reinstradamento e rimborso
In caso di
servizi regolari nazionali il cui punto di imbarco e/o sbarco sia situato nel
territorio di uno Stato membro e per cui la cui distanza prevista del servizio
sia pari o superiore a 250 Km, il vettore, quando prevede ragionevolmente che
un servizio regolare subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal
capolinea per oltre 120 minuti o in caso di accettazione di un numero di
prenotazioni superiore ai posti disponibili, offre immediatamente al passeggero
la scelta tra:
a) la continuazione o il reinstradamento
verso la destinazione finale, non appena possibile, senza alcun onere aggiuntivo ed a condizioni simili;
b) il rimborso del prezzo completo del
biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito in autobus al primo punto di partenza indicato nel contratto di
trasporto, non appena possibile.
Qualora il
vettore non sia in grado di offrire al passeggero tale scelta, quest’ultimo ha
il diritto di farsi corrispondere una somma pari al 50% del prezzo del
biglietto, oltre al rimborso. Il pagamento del rimborso è effettuato entro 14
giorni dalla formulazione dell’offerta o dal ricevimento della relativa
domanda. Il pagamento copre il costo completo del biglietto al prezzo a cui è
stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate, e per la
parte o le parti già effettuate se il viaggio non serve più allo scopo
originario del passeggero. Il rimborso è corrisposto in denaro, a meno che il
passeggero non accetti un’altra forma di pagamento.
Quando l’autobus
diventa inutilizzabile durante il viaggio, il vettore assicura o la
continuazione del servizio con altro veicolo dal luogo in cui si trova il
veicolo inutilizzabile o il trasporto dal luogo in cui si trova il veicolo
inutilizzabile verso idoneo punto di attesa e/o una stazione da cui il viaggio
possa proseguire.
Quando un
servizio regolare subisce una cancellazione o un ritardo superiore a 120 minuti
alla partenza dalla fermata, i passeggeri hanno diritto alla continuazione, al
reinstradamento o al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore
come sopra indicato.
9.2. Diritto
all’assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza
Per un viaggio la
cui durata prevista supera le tre ore, in caso di cancellazione o ritardo alla
partenza da una stazione superiore a 90 minuti, il vettore offre al passeggero
a titolo gratuito:
a) spuntini,
pasti e bevande in funzione dei tempi di attesa o del ritardo, purché siano
disponibili sull’autobus o nella stazione o possano essere ragionevolmente
forniti;
b) sistemazione
in albergo o altro alloggio nonché assistenza nell’organizzazione del trasporto
tra la stazione ed il luogo dell’alloggio qualora si renda necessario un
soggiorno di una o più notti. Per ciascun passeggero, il vettore può limitare
il costo di alloggio ad Euro 80,00 a notte e per un massimo di due notti. A
tali fini viene prestata particolare attenzione alle esigenze delle persone con
disabilità e a mobilità ridotta e dei loro accompagnatori.
Il vettore non è
tenuto ad adempiere all’obbligo di cui al punto b) quando la cancellazione o il
ritardo sono dovuti a condizioni meteorologiche avverse o gravi catastrofi
naturali che mettono a rischio il funzionamento sicuro dei servizi a mezzo
autobus.
9.3.
Diritto all’informazione
In caso di cancellazione o ritardo alla
partenza di un servizio regolare di linea, il vettore informa quanto prima
della situazione i passeggeri in partenza dalla stazione e comunque non oltre
trenta minuti dopo l’ora di partenza prevista, e comunica l’ora di partenza
prevista non appena tale informazione è disponibile.
Se i passeggeri
perdono un servizio di trasporto in coincidenza in base all’orario a causa di
una cancellazione o di un ritardo, il vettore compie sforzi ragionevoli per
informare i passeggeri interessati in merito a collegamenti alternativi. Tali
informazioni vengono assicurate in formati accessibili alle persone con
disabilità o a mobilità ridotta.